È l’Organizzazione Mondiale della Sanità a fornire la definizione di fitomedicine:
"...prodotti medicinali finiti, provvisti di etichetta, che contengono come principi attivi esclusivamente delle piante o delle associazioni di piante allo stato grezzo sotto forma di preparati. Comprendono anche succhi, gomme, frazioni lipidiche, oli essenziali e tutte le altre sostanze di questo genere. Le fitomedicine possono contenere oltre ai principi attivi anche degli eccipienti".
Quindi, secondo questa descrizione, non sono da considerarsi fitomedicine le specialità medicinali che contengono principi attivi isolati chimicamente identificati, anche se isolati dalle piante, poiché in questo caso non è più rispettato il concetto di fitocomplesso.
La legislazione comunitaria attuale considera le fitomedicine farmaci a tutti gli effetti, per cui la loro vendita è autorizzata solo se:
Tuttavia, l’Art. 8 della direttiva CEE 65/65 EEC precisa che "per la registrazione di fitomedicine non è necessario produrre i risultati di test farmacotossicologici e i risultati di sperimentazioni cliniche se, attraverso dettagliati riferimenti alla letteratura scientifica pubblicata, è dimostrabile che i costituenti sono di impiego tradizionale con efficacia riconosciuta e con un accettabile grado di sicurezza d’impiego".
Nel 1988 è stata pubblicata la "Guideline on the quality of herbal medicine products", la quale stabilisce che ”di ogni pianta medicinale inclusa nel prodotto devono essere indicati il luogo di raccolta, il periodo di coltivazione e lo stadio di crescita al momento della raccolta, i trattamenti effettuati nel corso della coltivazione, i procedimenti di essiccamento, le condizioni di immagazzinamento e i controlli effettuati per quanto riguarda la qualità microbiologica, i residui di pesticidi e i fumiganti, i contaminanti radioattivi e metallici e gli adulteranti”.
In sintonia con quanto indicato nelle ”Guideline on the quality of herbal medicine products” l’allegato 3 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana prescrive che: ”Le droghe vegetali devono essere fornite alla farmacia in confezione integra, recante in etichetta le seguenti indicazioni:
Devono altresì essere fornite le informazioni relative a:
a) il titolo, che deve essere riferito al o ai principi attivi o costituenti caratteristici o ad altri caratteri specifici, riportati nelle singole monografie o comunque utili, se richiesti, ai fini di un idoneo impiego in terapia o in farmacia.
L’Allegato 5 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana prescrive che per le droghe vegetali e per le loro miscele dovrà esigersi: